Servizio di whistleblowing conforme alla direttiva europea 2019/1937, al decreto legislativo di attuazione n.24 del 10/03/23
INFORMATIVA WHISTLEBLOWING
Cos’è il Whistleblowing?
E’ la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno di una società, della quale lo stesso sia stato testimone
Qual è la normativa di riferimento?
Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” in attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 (c.d. Direttiva Whistleblowing).
Cosa s’intende per Segnalazioni?
S’intende la comunicazione di qualsiasi irregolarità e/o comportamento illecito, commissivo od omissivo che costituisca o possa costituire una violazione di leggi e/o regolamenti.
Chi può effettuare le Segnalazioni?
- i componenti degli organi sociali, di direzione e di vigilanza, compresi i membri senza incarichi esecutivi;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi che prestino opera o servizi a favore della società;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- i candidati impegnati in processi di selezione, nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.
Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima?
Sì e dovranno essere previste forme che la consentano.
Come possono essere effettuate le Segnalazioni?
Attraverso canali “interni” o “esterni” alla Società.
Per canali interni s’intendono modalità informatiche, cartacee od altre modalità, interne all’azienda, che consentano di comunicare l’illecito di cui il segnalante sia venuto a conoscenza.
La società ha scelto di utilizzare la modalità in forma scritta: la segnalazione deve essere inoltrata al soggetto appositamente nominato ed individuato tramite l’apposita piattaforma per il Whistleblowing. Questa piattaforma è accessibile tramite un link pubblicato sia sulla bacheca aziendale che sul sito internet della Società.
Tale modalità di segnalazione è l’unica forma consentita per i segnalanti che non intendano rivelare la propria identità. Il sistema prevede, infatti, ad inizio segnalazione, che il segnalante possa rimanere anonimo attraverso la selezione di apposito campo.
E’ doveroso ricordare che saranno accettate e prese in considerazione solamente le segnalazioni anonime che riferiscano circostanze precise e adeguatamente particolareggiate e siano perciò tali da riferire fatti e situazioni a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Per canali esterni s’intende l’utilizzo delle modalità predisposte dall’ANAC.
La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti.
A chi vanno effettuate le Segnalazioni?
Al “Gestore Incaricato alle Segnalazioni”.
In caso di utilizzo dei:
- canali interni: il “Gestore delle segnalazioni” è la persona o l’ufficio aziendale interno, autonomo, costituito da personale specificatamente formato;
- canali esterni: il “Gestore delle segnalazioni” è la persona esterna anch’essa qualificata ed istruita.
Come scegliere il canale interno o esterno per le Segnalazioni?
La normativa indica come modalità ordinaria e privilegiata di segnalazione quella “interna”.
Il ricorso al canale “esterno” è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste.
In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:
- Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
- Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante);
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante).
Quale deve essere il contenuto delle Segnalazioni?
La segnalazione dovrà essere documentata e circostanziata e dovrà contenere i seguenti elementi:
- salvo che non si scelga la modalità di segnalazione anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, quali nome e cognome con indicazione della funzione di appartenenza nell’ambito dell’azienda o del rapporto di collaborazione esterna esistente;
- la completa e dettagliata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione che devono essere conosciuti e/o riscontrati direttamente dal segnalante e non riferiti da altri;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi o osservati;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati.
Il Segnalante può incorrere in ritorsioni, sanzioni e/o altre misure punitive?
La disciplina introdotta dal D. Lgs. 24/2023 rinforza notevolmente la tutela della riservatezza del segnalante, disponendo varie garanzie contro eventuali atti ritorsivi.
In particolare, il D. Lgs. 24/2023 prevede:
- che l’identità del whistleblower non possa essere rivelata, se non con l’espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, ciò anche al fine di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. Il divieto di rivelare l’identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
- garanzie contro ritorsioni e discriminazioni nei confronti del segnalante, disponendo il divieto di ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.
L’esclusione di responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso canali di segnalazione previsti dal Decreto, informazioni coperte dall’obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali – a condizione che vi sia il fondato motivo di ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria allo svelare la violazione.
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